Interrogazione urgente a risposta orale al Pres. Cons. Regionale

Premesso che:

l’attuale governo regionale, a parere dei maggiori esperti della materia, presenta forti “resistenze” nell’attuazione di una riforma che, abbinata anche alle disposizioni contenute nell’articolo 76, comma 6, del D. L. 112/2008, convertito in Legge 133/2008, prevede il chiaro e netto superamento di una ingiustificata “autonomia” nell’attribuzione degli incarichi dirigenziali;

in realtà, sempre a giudizio di esperti, gli articoli 110, commi 1 e 2, del D. Lgs. 267/2000, e 19, comma 6, del D. Lgs. 165/2001 non si limitano a disciplinare un potere di “incarico” per qualcuno come dirigente ma indicano specifiche modalità di reclutamento della dirigenza, consentendo all’organo di governo di costituire contratti di lavoro subordinato di qualifica dirigenziale a tempo determinato;

le assunzioni di dirigenti a contratto rientrano pienamente nelle spese di bilancio previste per il personale, come confermato dall’articolo 76, comma 1, del D. L. 112/2008, convertito in Legge 133/2008, che ha novellato l’articolo 1, comma 557, della Legge 296/2006, gli enti prima di procedere a nuovi reclutamenti sono tenuti a verificare il soddisfacimento dei criteri giuridico-finanziari, derivanti dal fatto che non è consentito procedere ad assunzioni di nuovo personale se nell’anno precedente non sia stato rispettato il patto di stabilità o se il rapporto tra spese di personale e spese correnti è uguale o superiore al 50%:

a differenza delle altre qualifiche, la dirigenza è acquisibile – sia pure con i rilevanti limiti – mediante rapporti di lavoro a tempo determinato, tuttavia l’assunzione di nuovi dirigenti a contratto deve essere prevista nel piano di programmazione e di conseguenza destinato alla copertura di posti vacanti nella dotazione organica, come consentito dal combinato disposto degli articoli 19, comma 6, del D. Lgs. 165/2001 e 110, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e che,

il comma 6 dell’articolo 19 del d.lgs. 165/2001 consente di coprire con contratti a tempo determinato il 10% della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia e che detta percentuale scende all’8% per i dirigenti di seconda fascia;

alla dirigenza delle Regioni e degli Enti locali non può che applicarsi la percentuale dell’8% prevista dal primo periodo dell’articolo 19, comma 6, del d.lgs. 165/2001, riguardante la dirigenza di seconda fascia, così come espresso dalla Corte dei Conti, e recentemente evidenziato dal consigliere regionale Singetta, esperto giurista, che aveva già avanzato perplessità in ordine alla applicabilità di quanto normato dalla legge regionale n. 31/2010 in contrasto con la normativa nazionale;

di contro, la vigente legge regionale 4/99 all‘art., comma 4, stabilisce: “L’ottavo comma dell’art.16 della L.R. n.12/96 è così integrato: “Gli incarichi dirigenziali scadono comunque con la fine della legislatura nella quale sono stati conferiti. Essi restano in essere, ancorché scaduti, fino all’espletamento delle operazioni di cui al precedente settimo comma”;

l’eccessivo ricorso a personale esterno limita e mortifica le legittime aspirazioni del personale regionale più impegnato e qualificato che vede, in tal modo, preclusa ogni possibilità di carriera e di crescita professionale.

Per quanto in premessa,

si chiede all’Ill.mo Sig. Presidente la Giunta Regionale di sapere:

quale sia il rapporto tra spese di personale e spese correnti, per l’anno 2010 e quello prevedibile per l’anno in corso,

se il vigente piano triennale delle assunzioni contemplava, per l’anno 2010, la contrattualizzazione dei dirigenti cui si è provveduto con le deliberazioni del dicembre 2010 e cosa sia previsto per l’anno 2011;

se non ritenga elevata la percentuale del 10% prevista per l’assunzione di dirigenti esterni in riferimento alle nome vigenti ed in caso affermativo quali risoluzioni (anche in sede di autotutela) intenda adottare;

se alla luce delle sentenze della Corte dei Conti e della Corte Costituzionale, la Giunta regionale intenda proporre razionali e coerenti modifiche alle vigenti leggi regionali in materia di personale, con particolare e specifico riguardo al contenuto della L. R. 31/10, art. 2, comma 8.

I Consiglieri Regionali

On. Mario Venezia

Dott. Gianni Rosa

Dott. Mariano Pici

 

 

 

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