Il sole è nel giardino a Montescaglioso

Gent.mo Direttore
Il sottoscritto è il Presidente della Federazione Regionale dei Movimenti per la Vita e dei Centri di Aiuto alla Vita e Le chiedo, cortesemente, di diffondere il mio articolo in risposta a quello pubblicato sul "Quotidiano della Basilicata" ediz. del 16 aprile 2011. La ringrazio per quanto andrà a disporre. Dott. Remo Cavicchini
.

Lo scempio che si è consumato a Montescaglioso è da rinvenire, piuttosto, nelle nebbie personali dell’ignoranza della legge 194/78 invocata a tutela della libertà di abortire delle donne. Questa legge, pur nella sua profonda contraddizione e iniquità, vorrebbe tutelare la maternità secondo quanto previsto nell’articolo 1 “ Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio”. Inoltre, la stessa Legge all’art 2 recita: “I consultori familiari istituiti dalla legge 29 luglio 1975, n. 405 (2), fermo restando quanto stabilito dalla stessa legge, assistono la donna in stato di gravidanza e al comma “d” prescrive che devono i consultori “ contribuire a far superare le cause che potrebbero indurre la donna all'interruzione della gravidanza”. Lo stesso comma prevede che “I consultori sulla base di appositi regolamenti o convenzioni possono avvalersi, per i fini previsti dalla legge, della collaborazione volontaria di idonee formazioni sociali di base e di associazioni del volontariato, che possono anche aiutare la maternità difficile dopo la nascita”. Per non andare a vista è opportuno considerare che la 194 prevede “ l’obiezione di coscienza ai medici” non certo per oscurantismo ma per indicare che l’atto stesso della interruzione della gravidanza non rimuove dall’utero “qualcosa” ma “qualcuno”, ovvero un bambino, garantendo così la convinzione di chi crede che la vita umana sia tale sin dal suo concepimento, come tra l’altro indica la L. 194. Questa è la legge . E’ opportuno, per il consigliere Giannino Romaniello, consulti la statistica regionale per accertarsi come il SistemaSanitario Regionale abbia garantito e pagato, a spese dei cittadini della Regione, circa 700 liberi aborti nell’anno 2010, senza contare quelli praticati fuori Regione, e comunque ugualmente pagati. E’ certamente opportuno, come vorrebbe lo stesso consigliere, chiedere al Consiglio Regionale, tanto per uscire dallo scempio delle nebbie personali del suddetto, l’applicazione in toto della legge, in particolare quanto previsto all’articolo “2 comma d” che indica il dovere di rimuovere le cause che inducono all’aborto. Perché, al riguardo, i Consultori continuano a rilasciare più certificati abortivi alla stessa donna, sino ad 8, e non vogliono collaborare con le Associazioni di volontariato, come previsto dal comma “d” dell’art.2, e nello specifico con i Centri di Aiuto alla Vita che dal 1975 con proprio personale altamente specializzato e gratuitamente aiutano le mamme a concludere felicemente la gestazione? E, sempre per dovere di informazione, per chi è ignorante, e per non restare nelle nebbie del presunto scempio, è bene informare che il DPR n° 285 del 10/09/1990, all’Art. 7, comma 1, “ per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell’art. 74 del R.D. n° 1238 del 09/07/1939 sull’ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti”. Al comma 2: “per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all’ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall’Azienda Sanitaria Locale”. Al comma 3: “a richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti di concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane”Art. 7, comma 4: “nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall’espulsione o estrazione del feto, domanda di seppellimento all’azienda sanitaria Locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione e il peso del feto”. Art. 50, comma 1: “nei cimiteri devono essere ricevuti…: d) i nati morti e i prodotti del concepimento di cui all’articolo 7”. Il D.P.R. citato trova completezza dalla circolare emessa dal Ministro della sanità DONAT CATTIN, emessa in data 16 Marzo 1988, che testualmente recita: “ si ritiene che il seppellimento debba di regola avvenire anche in assenza di detta richiesta”, inoltre “lo smaltimento attraverso la rete fognante o i rifiuti urbani ordinari costituisce violazione del Regolamento di Polizia mortuaria e del regolamento di igiene”. così come “lo smaltimento attraverso la linea dei rifiuti speciali (ex art. 2 e 14 DPR 10/09/1982 e del punto 2.2 della deliberazione 27/ 07/ 1984 del Comitato Interministeriale di cui all’art. 5 del DPR 10/09/1982 n° 915) seppure legittimo urta contro i principi dell’etica comune”. E’ evidente che il consigliere Giannino Romaniello è ancora offuscato dalle ideologie che gli impediscono di leggere compiutamente l’intera legge 194 e il DPR n° 285 del 10/09/1990. Da quanto esposto e per opportuna conoscenza, appare doveroso indicare, a quanti lo volessero, che dare degna sepoltura, secondo quanto indicato dalla legge, al prodotto del concepimento, ovvero al bambino non nato, non è voler impedire l’aborto volontario, che è sempre un atto iniquo e di coscienza individuale, ma riconoscere il valore della vita umana sin dal suo concepimento perché semplicemente tutti noi viventi siamo stati un embrione.

Federazione Regionale Movimento per la Vita
Il Presidente
Dott. Remo Cavicchini

BANNER FINALE